30 Agosto 2026

Alternanza scuola – lavoro o formazione scuola – lavoro?

di Elena Centemero, Presidente Commissione secondo ciclo di istruzione e formazione Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, noti come PCTO, sono stati introdotti nella scuola italiana come “alternanza scuola-lavoro” nel 2003 e definiti con D.lgs. 15 aprile 2005, n. 77[1]. Lo scopo era ed è quello di “assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro”[2] e “di favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali[3].

Il cambio di nome da “alternanza scuola-lavoro” a PCTO, avvenuta nel 2019, ha sicuramente valorizzato l’aspetto orientativo e l’importanza di queste esperienze per l’acquisire competenze trasversali spendibili nel mondo del lavoro, ad esempio il lavorare in team, le capacità di relazionarsi nell’ambiente lavorativo, ma ha anche contribuito a ridimensionare il collegamento con il mondo del lavoro, contribuendo ad allargare ancor di più il disallineamento delle competenze tecnico-professionali richieste e formate. Non dimentichiamo che l’Italia è il secondo Paese manifatturiero d’Europa e la terza economia europea. Per questo, in più occasioni, il Ministro Valditara, ha evidenziato l’importanza di rivedere e migliorare il sistema dei PCTO per garantire qualità ai percorsi formativi e assicurare maggiore sicurezza per le studentesse e gli studenti in stage.

Dal 2003 ad oggi, alla luce dei diversi interventi normativi, dai Regolamenti del 2010 per gli istituti tecnici, professionali e i licei alle Linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, le scuole hanno realizzato e sperimentato diverse esperienze di “alternanza scuola-lavoro” (permettetemi di chiamarla ancora così), alcune innovative altre più tradizionali. E vale la pena ricordare che i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono a tutti gli effetti parte integrante del curricolo scolastico “da realizzare in contesti operativi, connotati da una forte integrazione ed equivalenza formativa”. In una parola i PCTO sono “scuola” a tutti gli effetti, rientrano nella progettazione didattica, costituendo un aspetto fondamentale di tutti i percorsi di studi della scuola secondaria di secondo grado. Sono una metodologia didattica attraverso cui sviluppare conoscenze, abilità e competenze in linea con il profilo culturale, educativo e professionale (PECuP) in uscita, coerenti con l’Offerta formativa delle istituzioni scolastiche e con le Raccomandazioni dell’Unione Europea. L’alternanza scuola-lavoro crea infatti esperienze formative utili all’acquisizione di competenze tecnico-professionali aggiornate, all’orientamento e alla valorizzazione dei talenti personali delle studentesse e degli studenti.

Ora in diversi interventi il Ministro Valditara ha evidenziato la necessità di intervenire su alcuni importanti aspetti: il rafforzamento della sicurezza, promuovendo la formazione delle studentesse e degli studenti, il miglioramento della qualità dei percorsi, garantendo il monitoraggio della progettazione e realizzazione dei PCTO, l’integrazione con ITS Academy, una maggiore collaborazione tra scuola e imprese per creare percorsi formativi sempre più aderenti alle esigenze del mercato del lavoro. E un nuovo nome ai PCTO: “Alternanza scuola- lavoro” o “Formazione scuola-lavoro”, termini più chiari e più comprensibili. Il Ministro Valditara sta lavorando a rendere l’alternanza scuola-lavoro un’esperienza formativa, sicura e orientata al futuro professionale delle studentesse e degli studenti. 

C’è un aspetto che mi sta molto a cuore e vorrei sottolineare: l’inclusività dei PCTO, con particolare riferimento alle studentesse e agli studenti con disabilità. Nel PEI (Piano Educativo Individuale) vengono, infatti, definiti “gli strumenti per l’effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione”. La fase di transizione dalla scuola alla vita adulta lavorativa riveste per le alunne e gli alunni con disabilità una importanza estremamente rilevante, oggetto da tempo di attenzioni da parte della comunità educante, anche a livello internazionale[4] e per questa ragione bisogna assicurare la partecipazione delle studentesse e degli studenti con disabilità ai PCTO.

Proprio in questi giorni il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nella sua funzione di supporto tecnico al Ministro, ha espresso un parere favorevole al decreto ministeriale che riguarda le modalità del monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, l’Albo nazionale delle buone pratiche e l’Osservatorio nazionale dei PCTO. Un altro “pezzo” importante, insieme alla riforma del 4+2 degli istituti tecnici e professionali e ai campus formativi, che contribuirà a innovare il nostro sistema di istruzione e formazione e ad aprire ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze il futuro.


[1] Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

[2] DLgs. 15 aprile 2005, n. 77, art. 1, comma 1.

[3] DLgs. 15 aprile 2005, n. 77, art. 2, comma 1, lettera d).

[4] Si veda in particolare “I Piani Individuali di Transizione – Sostenere il Passaggio dalla Scuola al Lavoro” del 2006 a cura dell’European Agency for Development in Special Needs Education.

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